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[1]Il Governo del Re e' autorizzato per le ferrovie indicate nel precedente articolo:
- a)ad aumentare fino a L. 7500 il massimo della sovvenzione stabilita dalle leggi 24 luglio 1887, n. 4785 (Serie 3ª) e 30 aprile 1899, n. 168, per ogni chilometro di ferrovia costruita con binario indipendente da quello delle ferrovie esistenti, compresi i tratti necessari per gli accessi alle stazioni di queste ultime e da misurarsi fino agli assi dei fabbricati viaggiatori;
- b)ad accordare con le norme della legge 30 giugno 1889, n. 6183 (Serie 3ª) una sovvenzione, per un periodo non maggiore di 70 anni e fino al massimo di L. 2500, per ogni chilometro di linea a sezione di m. 0.95 ottenuto con la interposizione di una terza rotaia nei binari di corsa delle ferrovie esistenti e da esercitarsi in comune col concessionario di queste, esclusi i tratti necessari per gli accessi alle stazioni ferroviarie di cui al comma a).
[2]Questa sovvenzione potra' anche essere accordata nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
[3]Gli Enti locali sono esonerati da ogni concorso nella spesa delle dette ferrovie.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
