Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Sulle ferrovie indicate nel precedente art. 60 saranno adottate tariffe generali e speciali, queste ultime ai sensi dell'art. 146 del Codice di Commercio, semplificate e stabilite su basi mediamente ridotte del 40 per cento rispetto a quelle ora in vigore sulle reti principali.
[2]Speciali riduzioni di tariffa saranno stabilite negli atti di concessione per trasporti di materiali ed operai destinati ai lavori da eseguirsi in base alla presente legge, nonche' pei lavoratori dei campi.
[3]Alle ferrovie medesime saranno estese le disposizioni sui diritti di bollo di cui all'art. 3 della legge 9 giugno 1901, n. 229, e sara' applicata nella ragione del 2 per cento l'imposta erariale stabilita pei trasporti a grande velocita' dalle leggi 6 aprile 1865 n. 542, e 14 giugno 1874, n. 1945.
[4]Le suddette riduzioni di tariffa e facilitazioni sui diritti di bollo e sull'imposta erariale saranno estese anche ai trasporti che si eseguiranno sulla Sicignano-Lagonegro, nel caso indicato nell'ultimo capoverso dell'art. 60.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
