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Alle ferrovie indicate nell'art. 60, oltre alle facilitazioni di costruzione e di esercizio di cui nelle leggi 27 dicembre 1896, n. 561, e 9 giugno 1901, n. 229, e nell'art. 8 della legge 4 dicembre 1902, n. 506, sara' accordato l'esonero dall'obbligo della separazione della sede ferroviaria da quella stradale sui tratti con sede promiscua, purche' siano rispettate le norme prescritte agli articoli 2 e 6 della prima delle citate leggi.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
