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I Comuni, le provincie ed i consorzi proprietari delle strade ordinarie, sulle quali dovessero essere impiantate le ferrovie di cui all'articolo 60, non potranno opporsi a tale impianto e non avranno diritto che al rimborso delle maggiori eventuali spese di manutenzione, da determinarsi di comune accordo e, in mancanza, da arbitri.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
