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[1]Il concessionario della ferrovia non potra' opporsi quando il Commissariato, con l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, richiedesse che la sede della ferrovia fosse trasformata in sede promiscua per strada ordinaria, osservando le norme dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1896, n. 561.
[2]Da parte sua il Commissario non potra' opporsi a che, con le stesse cautele, il concessionario utilizzi per l'impianto della sua ferrovia tronchi costruiti od in corso di costruzione di strade dipendenti dal Commissariato.
[3]In entrambi i casi le eventuali divergenze per compensi saranno deferite ad arbitri.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
