Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Per i Comuni della provincia di Basilicata, nei quali al 1° gennaio 1905 saranno compiute le operazioni di misura, qualificazione, classificazione e classamento, la Direzione generale del catasto fara' eseguire da propri periti e con procedimenti speditivi tariffe d'estimo provvisorie da applicarsi ai risultati del classamento per determinare una nuova rendita imponibile complessiva dei Comuni suddetti.
[2]Mediante il confronto dell'imposta erariale attuale con quella risultante dall'applicazione dell'aliquota dell'8,80 per cento alla rendita imponibile provvisoria determinata nel modo come sopra indicato, sara' stabilita, separatamente per ogni circondario, la riduzione percentuale da accordarsi, a cominciare dal 1° gennaio 1906 e fino all'attuazione del nuovo catasto, a tutti i contribuenti attuali inscritti nei ruoli dei terreni della provincia, ciascuno per una rendita imponibile complessiva non superiore a lire ottomila.
[3]Nel computo delle lire ottomila di rendita imponibile non sara' compresa la rendita dei fondi concessi in enfiteusi giusta le disposizioni della presente legge.
[4]Le somme equivalenti alla riduzione della imposta fondiaria che non si applicano e non si devolvono a favore dei maggiori censiti, secondo il disposto del precedente comma, andranno ad aumentare il capitale della Cassa provinciale di credito agrario.
[5]La ripartizione delle sovrimposte, provinciale e comunali, fra terreni e fabbricati, e fra i singoli possessori, continuera' a farsi sulla base dei rispettivi imponibili, senza riguardo alla riduzione d'imposta accordata colla presente legge.
[6]Rimangono impregiudicati i diritti di reclamo, ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1907, n. 23, che le Commissioni censuarie comunali e provinciale, i possessori e gli altri enti interessati eserciteranno in occasione della pubblicazione del nuovo catasto, di cui all'articolo seguente.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
