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Fino a quando non sia attuato il nuovo catasto ed a cominciare dal 1° gennaio 1905, i fabbricati esistenti e quelli di nuova costruzione, i quali siano da considerarsi rurali, a' termini dell'art. 15 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, sul riordinamento dell'imposta fondiaria, saranno esenti anche dall'imposta sui terreni. Le somme sgravate non daranno luogo a reimposizione, rimanendo altrettanto diminuito l'importare del contingente.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
