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[1]Nella provincia di Basilicata, a datare dal 1° luglio 1905, sara' concessa l'esenzione dall'imposta erariale sopra i fabbricati, fino a L. 4 d'imposta principale, de' relativi decimi e della corrispondente sovrimposta comunale e provinciale.

[2]Lo Stato rimborsera' alla provincia ed ai comuni la diminuzione effettiva d'entrata fino all'ammontare delle sovrimposte inscritte tanto nei ruoli principali quanto in quelli speciali pubblicati nel marzo 1903.

[3]L'esenzione di cui al presente articolo non compete a coloro che sono soggetti ad un'imposta principale per terreni o per fabbricati o per ricchezza mobile superiore a L. 10, o quando il coacervo delle imposte principali per terreni, fabbricati e per redditi di ricchezza mobile dia per il singolo contribuente un carico superiore a L. 20.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art69 · fonte del testo

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