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[1]La detta provincia e' ammessa a corrispondere le somme dovute all'erario per contributi nelle spese dello Stato liquidati e non soddisfatti al 31 dicembre 1903, mediante il pagamento di cinquanta uguali annualita', a cominciare dal 1904.

[2]Eguale durata di rateazione e' ammessa per ogni contributo nelle spese dello Stato risultante a carico della suddetta provincia, a partire dal 1° gennaio 1904, in dipendenza della presente e delle precedenti leggi.

[3]A tal uopo l'Amministrazione del Tesoro comunichera', entro luglio di ogni anno, l'importo delle spese sostenute dallo Stato nell'esercizio finanziario precedente, e la Provincia corrispondera' la rispettiva quota di contributo in cinquanta anni a cominciare dal 1° gennaio susseguente.

[4]A garanzia del pagamento delle singole annualita' previste nel presente articolo la Provincia rilascera' altrettante delegazioni sulla sovrimposta.

[5]La Provincia inoltre, allo scopo di diminuire il periodo di estinzione del suo debito per contributi dal 1° gennaio 1904, avra' l'obbligo di elevare, anno per anno, la quota, di ammortamento del debito stesso, in corrispondenza delle maggiori disponibilita' che si verificassero, per cessazione di impegni continuativi, in qualunque dei propri bilanci a cominciare da quello del 1905. Per l'osservanza di tale obbligo, vigilera' la Prefettura nella revisione annua del bilancio provinciale, promovendo, in caso di inadempienza, i necessari provvedimenti.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art73 · fonte del testo

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