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[1]Gli atti di concessione e di enfiteusi, di cui negli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 saranno registrati con tassa fissa di una lira.

[2]I verbali di assegno saranno trascritti nella conservatoria delle ipoteche, mediante il solo diritto di una lira.

[3]Le transazioni enfiteutiche sono soggette ad una tassa fissa di registrazione di una lira.

[4]Gli atti di permuta e di compra-vendita fatti nel termine di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, aventi lo scopo di arrotondare per non piu' di due ettari il tenimento di uno stesso proprietario, sempreche' il fondo principale non ecceda 50 ettari di estensione, saranno del pari soggetti ad una tassa fissa di una lira.

[5]Per tutti gli atti contemplati nel presente articolo si fara' luogo alla esecuzione delle volture catastali senza percezione di diritti e di tasse.

[6]Tutti gli atti occorrenti per le somministrazioni da farsi dal tesoro dello Stato alla Cassa provinciale, a' termini dell'art. 2, saranno esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art74 · fonte del testo

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