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[1]Gli atti costitutivi e gli statuti della Cassa provinciale, dei Monti frumentari, delle Casse agrarie, e dei Consorzi agrari sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro. Sono pure esenti da tali tasse le successive modificazioni degli statuti.

[2]E' ridotta al quarto la tassa di negoziazione delle azioni delle Casse agrarie costituite da Societa' e dai Consorzi agrari, fermo restando per le azioni delle Societa' a forma cooperativa il disposto dell'art. 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art75 · fonte del testo

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