Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Gli atti e scritti, diversi da quelli contemplati nell'art. 74, che si compiono nell'interesse diretto dei Monti frumentari, delle Casse agrarie e dei Consorzi agrari sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, registro o ipotecaria.

[2]Ai Monti frumentari e alle Casse agrarie e' esteso il beneficio del gratuito patrocinio.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art76 · fonte del testo

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