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[1]Gli atti e scritti, diversi da quelli contemplati nell'art. 74, che si compiono nell'interesse diretto dei Monti frumentari, delle Casse agrarie e dei Consorzi agrari sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, registro o ipotecaria.
[2]Ai Monti frumentari e alle Casse agrarie e' esteso il beneficio del gratuito patrocinio.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
