Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile i redditi che provengono alla Cassa provinciale, ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari dalle operazioni compiute e norma degli articoli precedenti.
[2]Sono pure esenti da imposta di ricchezza mobile i premi di cui agli articoli 24, 34, 35 e 43.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
