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[1]A modificazione delle altre disposizioni esistenti sulla materia, resta stabilito che i terreni privati, sottoposti dai loro proprietari al rimboschimento, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta comunale e provinciale per anni trenta quando si tratti di boschi di alto fusto e per anni quindici quando si tratti di cedui. L'imposta sgravata non dara' luogo a reimposizione e conseguentemente verra' ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831.
[2]Lo sgravio e la esenzione si otterranno mediante domanda in carta semplice rivolta all'Agenzie delle imposte e corredata da certificato dell'ispezione forestale comprovante l'eseguito lavoro di rimboschimento nel terreno considerato. L'ispezione forestale e' tenuta a rilasciare tale certificato praticando, ove occorra, opportuna visita sopra luogo, a spese dello Stato, da imputarsi a carico delle somme assegnate al n. 15 della tabella A, e desumendo i dati necessari dai registri catastali.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
