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I terreni destinati per campi sperimentali municipali, per poderi dimostrativi annessi alle cattedre ambulanti, nonche' gli edifici per magazzini della Cassa provinciale di credito agrario e dei Monti frumentari, per case coloniche, abitazioni e stazioni di monta dei poderi sperimentali, sono esenti dalle imposte erariali sui terreni e fabbricati e dalle sovrimposte provinciale e comunale. L'imposta sui terreni sgravati non dara' luogo a reimposizione, e conseguentemente verra' ridotto il contingente stabilito dalla legge di conguaglio.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
