Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

I terreni destinati per campi sperimentali municipali, per poderi dimostrativi annessi alle cattedre ambulanti, nonche' gli edifici per magazzini della Cassa provinciale di credito agrario e dei Monti frumentari, per case coloniche, abitazioni e stazioni di monta dei poderi sperimentali, sono esenti dalle imposte erariali sui terreni e fabbricati e dalle sovrimposte provinciale e comunale. L'imposta sui terreni sgravati non dara' luogo a reimposizione, e conseguentemente verra' ridotto il contingente stabilito dalla legge di conguaglio.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art79 · fonte del testo

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