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[1]A quei Comuni della provincia, che per l'abolizione della tassa, di cui all'art. 70, siano nell'impossibilita' di mantenere le scuole per l'istruzione elementare obbligatoria, sara' corrisposto, sul bilancio del Ministero di Pubblica Istruzione, dall'esercizio 1905-1906, un sussidio continuativo, entro il limite massimo del reddito gia' ricavato dalla tassa che si abolisce. (Tabella G, n. 2).

[2]Ai Comuni, che all'epoca della promulgazione della presente legge, siano gia' divisi in parecchie borgate, oltre il centro abitato, sara' per un quinquennio concesso un congruo sussidio sul bilancio della Pubblica Istruzione, come concorso alla spesa pel mantenimento delle scuole elementari gia' istituite nelle frazioni o borgate. (Tabella G, n. 3).

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art86 · fonte del testo

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