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[1]Il mandato del Commissario civile, e di tutti i membri a scelta ed elettivi, dura cinque anni e puo' essere riconfermato. Il Commissario deve risiedere a Potenza e non puo' esercitare altri uffici. Allo stesso e' assegnata un'indennita' annuale da stabilirsi nel regolamento.
[2]I membri del Consiglio del Commissariato, i quali non avessero altro stipendio, hanno una medaglia di presenza da determinarsi dal regolamento.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
