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[1]Il Commissariato civile cominciera' a funzionare entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

[2]Esso dovra' compiere la sua missione in 20 anni da quello della promulgazione della legge nei modi e con le facolta' che saranno determinati dal regolamento.

[3]Le funzioni del Commissariato potranno essere prorogate per cinque anni mediante decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art91 · fonte del testo

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