Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il Commissariato civile provvede:

  • a)allo studio ed alla compilazione dei progetti esecutivi di tutte le opere pubbliche in base alle allegate tabelle e colle norme di cui al seguente articolo 94.

[2]Lo studio dei progetti e la direzione dei lavori si eseguiranno col personale del Corpo Reale del Genio civile e con la cooperazione del personale forestale per la sistemazione idraulica;

  • b)ai rimboschimenti col personale forestale;
  • c)ai servizi amministrativi col personale dei Ministeri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art93 · fonte del testo

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