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[1]Il Commissariato civile provvede:
- a)allo studio ed alla compilazione dei progetti esecutivi di tutte le opere pubbliche in base alle allegate tabelle e colle norme di cui al seguente articolo 94.
[2]Lo studio dei progetti e la direzione dei lavori si eseguiranno col personale del Corpo Reale del Genio civile e con la cooperazione del personale forestale per la sistemazione idraulica;
- b)ai rimboschimenti col personale forestale;
- c)ai servizi amministrativi col personale dei Ministeri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
