Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]La somma totale degli stanziamenti fissati nella tabella F annessa alla presente legge rimarra' immutata. Potra' pero' essere variato il riparto dei singoli stanziamenti annuali fra i diversi lavori, in conformita' del prospetto che per ogni esercizio sara' approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici a termini del precedente articolo 94.
[2]Le somme che per una o piu' categorie di opero saranno stanziate in meno in un esercizio, si dovranno reintegrare negli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
