Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]La somma totale degli stanziamenti fissati nella tabella F annessa alla presente legge rimarra' immutata. Potra' pero' essere variato il riparto dei singoli stanziamenti annuali fra i diversi lavori, in conformita' del prospetto che per ogni esercizio sara' approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici a termini del precedente articolo 94.

[2]Le somme che per una o piu' categorie di opero saranno stanziate in meno in un esercizio, si dovranno reintegrare negli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art95 · fonte del testo

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