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Qualora il Governo riconoscesse la necessita' di accelerare l'esecuzione di opere previste dalla presente legge, e non si potesse provvedere con la repartizione stabilita nella tabella F, si chiedera' con legge speciale la facolta' di anticipare gli stanziamenti sugli assegni degli ultimi esercizi.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
