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[1]Per le opere, delle quali al precedente articolo 86, il Commissario civile esercitera' le attribuzioni deferite al Prefetto dalle leggi in vigore, ad eccezione di quella che si riferisce ad espropriazioni per causa di pubblica utilita' e di tutte le altre, che sono deferite alla Giunta provinciale amministrativa o per le quali deve essere udito il Consiglio di Prefettura.
[2]Contro i provvedimenti del Commissario civile sono ammessi i ricorsi come contro i provvedimenti del prefetto.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
