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[1]Le Amministrazioni dello Stato e le gestioni fuori bilancio create durante la guerra debbono ordinare e mettere a disposizione della Commissione tutti gli atti e documenti relativi alle spese, alle commesse ed ai contratti fatti in dipendenza della guerra e tutto quanto il materiale amministrativo contabile possa occorrere al fine dell'inchiesta.

[2]La Commissione potra' adibire per l'adempimento del suo mandato quei funzionari che ritenga necessari, facendone richiesta alle competenti autorita' da cui dipendono. Potra' pure incaricare tecnici ed esperti estranei all'Amministrazione.

Testo in vigore dal 22 luglio 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-07-18;999~art6 · fonte del testo