Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1920 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Circa le norme per l'esercizio delle azioni da parte dello Stato tendenti al recupero indicato nel comma e) dell'art. 1, e le cautele dello Stato per detto recupero, valgono le stesse disposizioni racchiuse negli articoli 2, 3 e 4 della legge per la istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta sulle spese di guerra.
Testo in vigore dal 24 luglio 1920 al 16 dicembre 2009
