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Circa le norme per l'esercizio delle azioni da parte dello Stato tendenti al recupero indicato nel comma e) dell'art. 1, e le cautele dello Stato per detto recupero, valgono le stesse disposizioni racchiuse negli articoli 2, 3 e 4 della legge per la istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta sulle spese di guerra.

Testo in vigore dal 24 luglio 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-07-18;1005~art2 · fonte del testo