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[1]La Commissione e' composta di 14 membri di cui sette senatori e sette deputati da nominarsi dalle rispettive assemblee.
[2]La Commissione elegge nel proprio seno il presidente e il vice presidente.
[3]Gli eletti della Camera continuano a far parte della Commissione anche se perdano la loro qualita' di deputato.
[4]Nelle deliberazioni della Commissione, in caso di parita' di voto, e' data la prevalenza al voto del presidente.
Testo in vigore dal 24 luglio 1920 al 16 dicembre 2009
