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[1]La Commissione e' composta di 14 membri di cui sette senatori e sette deputati da nominarsi dalle rispettive assemblee.

[2]La Commissione elegge nel proprio seno il presidente e il vice presidente.

[3]Gli eletti della Camera continuano a far parte della Commissione anche se perdano la loro qualita' di deputato.

[4]Nelle deliberazioni della Commissione, in caso di parita' di voto, e' data la prevalenza al voto del presidente.

Testo in vigore dal 24 luglio 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1920-07-18;1005~art3 · fonte del testo