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La Commissione ha facolta' di procedere all'esame e revisione di tutti gli atti e documenti amministrativi e di tutti i contratti o provvedimenti relativi ad acquisti o ad alienazioni di materiali, od appalti di lavori e di forniture, ai pagamenti di qualsiasi genere fatti in dipendenza di dette gestioni.

Testo in vigore dal 24 luglio 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-07-18;1005~art4 · fonte del testo