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[1]Le Amministrazioni dello Stato devono mettere a disposizione della Commissione tutto il materiale amministrativo e contabile occorrente per il compimento dell'inchiesta.

[2]La Commissione ha facolta' di richiedere alle competenti autorita', da cui dipende, il personale necessario per l'adempimento del suo mandato e di incaricare altresi' tecnici e periti estranei all'Amministrazione.

Testo in vigore dal 24 luglio 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-07-18;1005~art5 · fonte del testo