Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1920 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le Amministrazioni dello Stato devono mettere a disposizione della Commissione tutto il materiale amministrativo e contabile occorrente per il compimento dell'inchiesta.
[2]La Commissione ha facolta' di richiedere alle competenti autorita', da cui dipende, il personale necessario per l'adempimento del suo mandato e di incaricare altresi' tecnici e periti estranei all'Amministrazione.
Testo in vigore dal 24 luglio 1920 al 16 dicembre 2009
