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[1]Qualora la Commissione, per determinate indagini lo deliberi, essa ha facolta' di citare e sentire testimoni, eseguire ispezioni ordinare perizie, richiedere e sequestrare documenti, libri di commercio, bilanci, sia di Societa' industriali o commerciali, come di qualunque altra azienda pubblica o privata, e fare tutti quegli altri accertamenti che possano condurre alla scoperta della verita'; il tutto con i poteri relativi attribuiti al magistrato inquirente dal Codice di procedura penale, e con le pene corrispondenti del Codice penale, da applicarsi dalla competente autorita' giudiziaria.

[2]I funzionari chiamati eventualmente a deporre innanzi alla Commissione, sono prosciolti dal vincolo del segreto di ufficio.

Testo in vigore dal 24 luglio 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-07-18;1005~art6 · fonte del testo