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[1]Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle terre liberate sara' stanziata la spesa necessaria per i lavori della Commissione, da inscriversi in apposito capitolo per l'esercizio 1920-921, col titolo: «Spesa per l'inchiesta parlamentare sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate».

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 18 luglio 1920.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Giolitti - Meda - Raineri.

[6]Visto, il guardasigilli: Fera

Testo in vigore dal 24 luglio 1920 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1920-07-18;1005~art9 · fonte del testo