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[1]La composizione degli equipaggi dei piroscafi sovvenzionati e' determinata da apposite tabelle, stabilite dal Ministero della marina.

[2]Il personale di bassa forza destinato a comporre gli equipaggi dei piroscafi addetti alle linee sovvenzionate sara' designato dagli uffici di collocamento istituiti presso le capitanerie e gli uffici di porto con eguale rappresentanza tanto dei concessionari, quanto della gente di mare. Ad entrambe le parti e' riconosciuto il diritto a rifiuto.

[3]I concessionari avranno facolta' di assumere personale di bassa forza indipendentemente dagli uffici di collocamento quando questi non abbiano personale disponibile alle condizioni del contratto-tipo di arruolamento di cui all'articolo seguente.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art34 · fonte del testo