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[1]I concessionari si obbligano di adottare il contratto-tipo di arruolamento degli equipaggi stabilito dal Ministero della marina, contratto che dovra' essere riveduto dallo stesso Ministero della marina, sentite le parti interessate, dopo il primo triennio di esercizio a richiesta di qualsiasi di dette parti, restando immutati i rapporti tra i concessionari e lo Stato.

[2]A bordo di ciascun piroscafo sara' tenuta affissa una tabella indicante il vitto che al personale navigante di bassa forza dev'essere somministrato.

[3]Sui piroscafi destinati ai viaggi fuori del Mediterraneo i concessionari dovranno imbarcare, oltre all'equipaggio fissato nelle tabelle, almeno un allievo capitano.

[4]I concessionari avranno obbligo inoltre d'imbarcare sui piroscafi di stazza lorda superiore a 3000 tonnellate, un allievo capitano ed un allievo macchinista.

[5]L'imbarco sara' fatto su richiesta del Ministero della marina. Gli allievi capitani e gli allievi macchinisti avranno gratuitamente alloggio e trattamento di sottufficiali, ma potranno usufruire del vitto ufficiali pagando una retta di lire due al giorno.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art35 · fonte del testo