Che porta disposizioni sui servizi marittimi sovvenzionati
Art. 52 (Allegato D)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
In casi di eccezionale gravita' ed urgenza riconosciuta dai Ministeri della marina e della guerra, i concessionari saranno obbligati a loro rischio e pericolo, di trasportare, su richiesta dell'uno o dell'altro dei Ministeri stessi, materie infiammabili ed esplosive conciliabilmente con le condizioni dei piroscafi.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
