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In casi di eccezionale gravita' ed urgenza riconosciuta dai Ministeri della marina e della guerra, i concessionari saranno obbligati a loro rischio e pericolo, di trasportare, su richiesta dell'uno o dell'altro dei Ministeri stessi, materie infiammabili ed esplosive conciliabilmente con le condizioni dei piroscafi.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art52 · fonte del testo