Art. 56 (Allegato D)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per le linee postali o coloniali nel caso di ritardato arrivo nei porti capolinea non derivante da forza maggiore dimostrata, o da autorizzazione ministeriale, i concessionari incorreranno in una multa di L. 50 per ciascuna ora di ritardo, in ragione di ogni 1000 cavalli di forza indicata dall'apparato motore.
[2]Nell'applicazione di detta penalita' non sara' tenuto conto della prima ora.
[3]Per le linee commerciali il ritardo nel viaggio non giustificato da circostanze di forza maggiore sara' passibile di una multa di L. 300 per ciascun giorno di ritardo.
[4]Nel caso di omissione di viaggio senza prova che cio' avvenne per causa di forza maggiore, indipendentemente dalla perdita della relativa quota proporzionale di sovvenzione, sara' applicata una multa di L. 2000 per le linee postali e coloniali con velocita' da 15 miglia o piu', e di L. 1000 per quelle inferiori alle 15 miglia e per le linee commerciali.
[5]Nel caso di omissione della corsa di andata o di quella di ritorno, o di una parte dell'una o dell'altra, sempre senza prova che cio' avvenga per causa di forza maggiore, indipendentemente dalla perdita della relativa quota proporzionale di sovvenzione, sara' applicata una multa in misura proporzionale a quella stabilita per la omissione di viaggio.
[6]La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.
[7]Qualora un piroscafo, senza provata causa di forza maggiore o senza averne ottenuta l'autorizzazione dal ministro della marina, approdasse ad una localita' non contemplata nell' itinerario, i concessionari incorreranno in una multa di L. 500.
[8]Il ritardo frapposto dai concessionari a rimpiazzare un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione, oltre il termine stabilito dagli articoli 26, 29 e 30 sara' punito con una multa di L. 50 per ogni giorno di ritardo se si tratta di linea con velocita' inferiore a 12 miglia e di L. 100 se si tratta di linea con velocita' di 12 miglia o piu'.
[9]Qualora un piroscafo, senza prove che cio' avvenne per causa di forza maggiore, non approdasse ad uno degli scali prescritti, i concessionari incorreranno nella multa di L. 500.
[10]Nel caso d'inosservanza dell'obbligo della divisa da indossarsi in servizio dai comandanti, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di servizio, sara' applicata ogni volta la penalita' di L. 10 per il comandante, di L. 5 per ogni ufficiale e di L. 2 per ogni individuo dell'equipaggio, escluso il personale di macchina quando e' in servizio.
[11]Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, i concessionari oltre alla restituzione all'interessato di quanto e' stato percepito in piu' incorreranno in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbero dovuto applicare.
[12]Nel caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 40, i concessionari incorreranno in una multa pari al doppio della differenza fra il nolo applicato e quello che dovevano applicare.
[13]L'ammontare delle penalita' sara' ritenuto sulla sovvenzione e sussidiariamente sara' prelevato dalla cauzione.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
