Che porta disposizioni sui servizi marittimi sovvenzionati
Art. 70 (Allegato D)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
In caso di obbligo imposto dal Ministero della marina di eseguire tutti i servizi o una parte di essi, e cio' previo il parere del Comitato pei servizi marittimi, i viaggi in eccedenza della meta' del numero imposto dalle convenzioni saranno retribuiti con un supplemento di sovvenzione corrispondente al 50 per cento della sovvenzione normale.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
