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Il giudizio sulla necessita' di sospensione, modificazione, continuazione dei viaggi, e distacco dei piroscafi da una linea ad un'altra, mutazione di orari, ecc., spetta al Ministero della marina, che lo esercita, sentito il Comitato pei servizi marittimi.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art71 · fonte del testo