Che porta disposizioni sui servizi marittimi sovvenzionati
Art. 75 (Allegato D)
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[1]Il servizio avra' principio il 1° luglio 1913 ed avra' la durata di 10 anni.
[2]S'intenderanno compresi nei viaggi di obbligo quelli incominciati prima della scadenza del contratto, quantunque il ritorno avvenga posteriormente.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
