Che porta disposizioni sui servizi marittimi sovvenzionati
Art. 76 (Allegato D)
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[1]La sovvenzione dovuta ai concessionari verra' corrisposta a rate mensili posticipate.
[2]Potra' essere accordata, a richiesta della Societa' concessionaria, una anticipazione di diciannove ventesimi sulla sovvenzione mensile.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
