Art. 83 (Allegato D)
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[1]Nella prima assunzione del personale occorrente all'esercizio dei servizi contemplati nel presente capitolato i concessionari avranno l'obbligo di assumere il personale amministrativo e di mare proveniente dalla cessante Societa' purche' valido ed idoneo alle rispettive attribuzioni, ferme restando le disposizioni del Codice per la marina mercantile.
[2]Eguale obbligo sara' imposto ai futuri assuntori dei servizi sovvenzionati nei rapporti con la Societa' contraente, alla scadenza del presente contratto.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
