Art. 85 (Allegato D)
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[1]Nelle sedi di armamento avra' luogo l'arruolamento degli equipaggi ed a parita' di tariffe, ove in essa sede esistano i necessari impianti, sara' eseguita la manutenzione e riparazione dei piroscafi.
[2]Alle forniture destinate ai magazzini di approvvigionamento o di provveditoria, la Societa' concessionaria potra' invitare a concorrere anche i fornitori non residenti nella citta' sede di armamento.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
