Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1912 al 30 giugno 2002. Leggi il testo vigente →

[1]Sono dichiarate di pubblica utilita' le opere necessarie al bonificamento del rione «San Giuseppe-Carita'» della citta' di Napoli, previste dall'art. 1 della convenzione approvata con la legge 5 luglio 1908, numero 351, giusta il piano da presentarsi dal Municipio, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, e da approvarsi per R. decreto, entro cinque mesi dalla data stessa.

[2]A tali opere sono applicabili le disposizioni contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), con le modalita' da stabilirsi col decreto Reale di cui al successivo art. 6.

[3]Il comune di Napoli e' autorizzato a concedere l'esecuzione delle opere stesse, a trattativa privata, alla Societa' pel risanamento di Napoli.

Testo in vigore dal 25 luglio 1912 al 30 giugno 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-07-12;783~art2 · fonte del testo