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Le agevolezze tributarie consentite dall'art. 7 della legge 7 luglio 1902, n. 290, sono prorogate fino al 31 dicembre 1918; e la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo e' applicabile alle convenzioni da stipularsi fra la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, la Societa' pel risanamento ed il comune di Napoli per effetto della presente legge.

Testo in vigore dal 25 luglio 1912 al 30 giugno 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-07-12;783~art4 · fonte del testo