Che provvede a facilitare la esecuzione delle opere di risanamento della citta' di Napoli, autorizzate dalle leggi 15 gennaio 1885, 7 luglio 1902 e 5 luglio 1908
Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO D. P. R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Le agevolezze tributarie consentite dall'art. 7 della legge 7 luglio 1902, n. 290, sono prorogate fino al 31 dicembre 1918; e la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo e' applicabile alle convenzioni da stipularsi fra la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, la Societa' pel risanamento ed il comune di Napoli per effetto della presente legge.
Testo in vigore dal 25 luglio 1912 al 30 giugno 2002
