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E' data facolta' al Governo di ripartire negli esercizi successivi al 1912-913, in relazione all'andamento dei lavori, la somma di L. 6.000.000 che rimane da stanziare per effetto dell'art. 1 della convenzione approvata con la legge 5 luglio 1908, n. 351.

Testo in vigore dal 25 luglio 1912 al 30 giugno 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-07-12;783~art5 · fonte del testo