Che provvede a facilitare la esecuzione delle opere di risanamento della citta' di Napoli, autorizzate dalle leggi 15 gennaio 1885, 7 luglio 1902 e 5 luglio 1908
Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO D. P. R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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E' data facolta' al Governo di ripartire negli esercizi successivi al 1912-913, in relazione all'andamento dei lavori, la somma di L. 6.000.000 che rimane da stanziare per effetto dell'art. 1 della convenzione approvata con la legge 5 luglio 1908, n. 351.
Testo in vigore dal 25 luglio 1912 al 30 giugno 2002
