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[1]Con decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, sara' provveduto ai modi e ai termini per eseguire le espropriazioni occorrenti pel bonificamento del rione «San Giuseppe-Carita'» e di quelle suppletive per l'opera residua, in applicazione delle leggi 25 giugno 1865, numero 2359, e 15 gennaio 1835, n. 2892.

[2]Con lo stesso decreto le norme per la vigilanza sulla esecuzione delle opere di risanamento, fissate col regolamento 14 gennaio 1904, n. 27, saranno estese alle opere del rione «San Giuseppe-Carita'» ed a quelle contemplate dagli articoli 2 e 3 della convenzione approvata colla legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata coll'art. 8 della legge 12 marzo 1911, n. 258, derogando, ove occorra, alle vigenti disposizioni in materia.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a San Rossore, addi' 12 luglio 1912.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Giolitti - Sacchi - Facta - Tedesco.

[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

[8]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 05/08/1912, n. 184 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 25 luglio 1912 al 30 giugno 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-07-12;783~art6 · fonte del testo