[1]CONVENZIONE
[2]Regnando
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]L'anno millenovecentotredici il giorno 25 (venticinque) del mese di maggio in Roma, in una sala del Ministero dell'interno, avanti al Consigliere di Stato, Gran cordone avv. Camillo Peano, fu Carlo in rappresentenza di S. E. il ministro delle finanze, giusta il decreto ministeriale di delegazione in data 20 maggio detto anno n. 7931, (all. A), assistito da me cav. D'Alessandro Giovanni, residente in Roma, primo segretario delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa della Direzione generale del Demanio, a mente dell'articolo 104 del Regolamento per la contabilita' dello Stato, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 2074 e in presenza dei signori onorevoli Codacci-Pisanelli Alfredo del fu Luigi nato a Firenze e dimorante in Roma, di anni 5l, prof. nella Regia Universita' di Roma, deputato al Parlamento; Scazza cav. Giuseppe, fu Luigi di anni 41, e Mollame dott. Eugenio, di Beniamino, di anni 34, rispettivamente capo sezione e segretario amministrativo nel Ministero delle finanze, testimoni a me noti ed idonei domiciliati in Roma, si sono costituiti il signor comm. Luigi dott. Barile, nato a Terlizzi e residente in questa citta', direttore generale del Demanio, quale legale rappresentante il Demanio dello Stato ed il signor Sticchi Saverio di Oronzo, nato a Maglie (Lecce) e domiciliato ivi quale rappresentante la ditta Oronzo Sticchi e figli di Maglie, giusta procura 21 maggio 1913 autenticata dal notaro Luigi Macri fu Enrico, coadiutore del notaio Pasquale Macri fu Gugliemo, residente in Cursi. (All. B e C).
[6]I nominati signori comparenti, nelle surriferite qualita', hanno convenuto quanto appresso:
[7]Art. 1.
[8]Oggetto della convenzione.
[9]Il Demanio dello Stato concede in esercizio alla ditta Oronzo Sticchi e figli di Maglie, per tutti gli usi termali e terapeutici e pel tempo ed ai patti indicati nella presente convenzione le tre Grotte Termali in Santa Cesarea, Comune di Ortelle, conosciute sotto il nome di Grotta Grande, Grotta Gattulla, e Grotta Fetida.
[10]Le sovrandicate tre Grotte si concedono nello stato in cui si trovano e come sono possedute dal Demanio e con tutte le proprieta' stabili di ragione erariale attinenti alle tre Grotte medesime, ivi compresi i due stabilimenti esistenti sulle Grotte Grande e Gattulla, le strade di accesso ed i passaggi, e coi diritti e gli obblighi sanciti dal Codice civile nella parte che regola il contratto di locazione.
Testo vigente dal 7 luglio 1913
