[1]Durata della concessione.

[2]La concessione fatta con l'atto 3 febbraio 1902 e' prorogata sotto l'osservanza delle condizioni stabilite colla presente convenzione per altri 40 anni, a partire dal 1° maggio 1933, percio' sara' duratura fino al 30 aprile 1973.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art2 · fonte del testo