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[1]Per accelerare l'esecuzione di opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato, anche al fine di combattere la disoccupazione, indipendentemente dal finanziamento che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a fare in base alle vigenti disposizioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le Casse di risparmio gestite dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia accorderanno mutui per lire 500.000.000 ripartiti per L. 300 milioni nell'esercizio 1921-922 e lire 200.000.000 nell'esercizio 1922-923.
[2]I fendi predetti saranno, con deliberazione dei rispettivi Consigli di amministrazione, destinati a mutui in favore di Provincie, di comuni o di concessionari di opere pubbliche, secondo le indicazioni del Comitato di cui all'articolo 10.
[3]La Cassa nazionale, l'Istituto nazionale e le Casse di risparmio potranno acquistare, per tutta o parte della somma indicata, obbligazioni che il Consorzio di credito per le opere pubbliche emettera' in dipendenza dei mutui accordati per le dette opere.
[4]Tali mutui potranno essere contratti in base a deliberazione di Commissioni straordinarie per le provincie e di commissari Regi per i comuni, non ostando per essi la limitazione stabilita dall'articolo 324 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.
Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
