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Il ministro del lavoro provvedera' per l'amministrazione del fondo per anticipazioni di L. 50.000.000 gia' iscritto nel bilancio del Ministero stesso a termini dell'art. 19 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214.
Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
