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Con decreto del ministro del tesoro sara' stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ed in quello del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1921-922, la somma di L. 50.000 per ciascuno, allo scopo di provvedere alle spese determinate dall'applicazione del presente titolo.

Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art12 · fonte del testo