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Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione alle del Ministero dei lavori pubblici per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche:
- a)L. 61.000.000 per opero di ponti e strade (in aggiunta alle precedenti autorizzazioni), escluse quelle di Basilicata e di Calabria, e di cui lire 10 milioni per sussidi stradali a norma dell'art. 16;
- b)L. 5.000.000 per lavori occorrenti a coordinare e spostare le strade nazionali e provinciali in relazione alla costruenda linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia;
- c)L. 45.000.000 per opere idrauliche nelle varie Provincie del Regno, escluse quelle di Basilicata, Calabria, Venete e di Mantova (in aggiunta alle precedenti autorizzazioni);
- d)L. 50.000.000 per opere marittime nelle varie Provincie del Regno escluse quelle del Veneto, di Basilicata e Calabria (id.)
- e)L. 3.000.000 per la prosecuzione dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (id.)
- f)L. 4.000.000 per la sistemazione montana e valliva dei torrenti a difesa degli abitati capoluogo e frazioni del comune di Messina (id.);
- g)L. 7.000.000 per opere nella Basilicata escluse quelle stradali (id.);
- h)L. 42.000.000 per opere nelle provincie calabresi escluse quelle stradali (id.);
- i)L. 25.000.000 per opere in dipendenza di alluvioni, piene e frane (id.);
- l)L. 33.000.000 per opere idrauliche nelle provincie Venete e di Mantova (id.);
- m)L. 10.000.000 per opere da eseguire nel porto di Venezia Chioggia (id.);
- n)L 5.000.000 per riparazioni di danni di guerra ad opere stradali (id.);
- o)L. 90.000.000 per costruzioni di strade ferrate nelle diverse provincie del Regno (id.);
- p)L. 100.000.000 per integrare le deficienze dei vari capitoli del bilancio dei lavori pubblici negli esercizi 1921-922, 1922-923 e 1923-924, per la esecuzione di opere gia' autorizzate da legge, con preferenza alle strade di allacciamento dei Comuni o frazioni isolate e di accesso alle stazioni.
Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
