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Il ministro del tesoro, mediante accensione di debiti nei modi di e nelle forme che riterra' opportuni, provvedera' i fondi occorrenti per gli stanziamenti da farsi in conto delle somme autorizzate dalla presente legge per costruzioni di strade ferrate.

Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art18 · fonte del testo